Art. 1.

      1. Ai sottufficiali delle Forze armate che sono transitati alla categoria degli ufficiali spetta il trattamento economico di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, che è determinato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni, computando, ai fini del conteggio dell'anzianità, un terzo degli anni di servizio prestato nella categoria dei sottufficiali.